L’APE , Attestato di Prestazione Energetico, dal 4 agosto 2013 diventa obbligatorio al fine di accedere al bonus fiscale del 65%. Le spese per la compilazione di questo documento sono detraibili come spiega l’Enea, l’Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – all’interno delle sue faq.
L’APE, invece, non è necessaria per l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e i lavori per la sostituzione di finestre e poste nelle singole unità immobiliari.
In base al Dlgs 192/2005 ed alle successive modifiche apportate dal Dlgs 311/2006, ENEA ricorda che per accedere al bonus fiscale, per gli interventi che migliorano la prestazione energetica degli edifici, in alcune tipologie di lavori era richiesto l’ACE, Attestato di Certificazione Energetica.
L’ACE è stato utilizzato fino al 3 agosto 2013. Il 4 agosto, infatti, è entrata in vigore la Legge 90/2013, che ha sostituito l’ACE con l’APE.
L’APE va conservato e le spese per la sua compilazione sono detraibili perché obbligatorie per ottenere l’agevolazione fiscale.