L’Iva al 10 per manutenzione ordinaria e straordinaria è possibile richiederla per lavori eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa, e relative pertinenze, con esclusione di quelli a diversa destinazione.
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
I beni significativi sono stati indicati dal decreto del 29 dicembre 1999:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza
Ma l’Iva al 10 per manutenzione ordinaria e straordinaria come si applica?
L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Facciamo un esempio:
Costo totale intervento 10.000€ di cui:
- 4000€ per prestazione lavorativa
- 6000€ costo dei beni significativi (caldaia, climatizzatori)
Su questi 6.000€ di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000€, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
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