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Iva al 10 per manutenzione ordinaria e straordinaria

L’Iva al 10 per manutenzione ordinaria e straordinaria è possibile richiederla per lavori eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa, e relative pertinenze, con esclusione di quelli a diversa destinazione.

iva al 10 per manutenzione ordinaria e straordinaria

Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.

I beni significativi sono stati indicati dal decreto del 29 dicembre 1999:

Ma l’Iva al 10 per manutenzione ordinaria e straordinaria come si applica?

L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Facciamo un esempio:

Costo totale intervento 10.000€ di cui:

  • 4000€ per prestazione lavorativa
  • 6000€ costo dei beni significativi (caldaia, climatizzatori)

Su questi 6.000€ di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000€, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Contattaci per maggiori informazioni.

ps: le indicazioni contenute nel presente articolo potrebbero subire modifiche. É opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.
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