CHE COS’E’?
La detrazione IRPEF e IRES del 65% da la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall’imposta delle società (Ires) le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per gli interventi di riqualificazione energetica:
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza.
ATTENZIONE Contrariamente a quanto scritto sul documento “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, aggiornato a giugno 2013, nei primi giorni di luglio 2013, con due emendamenti al DL 63/2013, sono stati inclusi anche gli interventi per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza. In seguito alla pubblicazione della G.U. n°302 del 27/12/2013, le detrazioni sono state prorogate nella misura del 65%, per spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 e nella misura del 50%, per spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Nel caso di interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità di un condominio, queste detrazioni sono prorogate nella misura del 65%, per spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015. E nella misura del 50%, per spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016. |
Non sono agevolabili interventi di costruzione dell’immobile.
In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
- essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari);
- nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
- nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.