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Detrazione del 65%

eco-bonus-65

CHE COS’E’?

La detrazione IRPEF e IRES del 65% da la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall’imposta delle società (Ires) le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per gli interventi di riqualificazione energetica:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza.

 ATTENZIONE

Contrariamente a quanto scritto sul documento “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, aggiornato a giugno 2013, nei primi giorni di luglio 2013, con due emendamenti al DL 63/2013, sono stati inclusi anche gli interventi per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza.

In seguito alla pubblicazione della G.U. n°302 del 27/12/2013, le detrazioni sono state prorogate nella misura del 65%, per spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 e nella misura del 50%, per spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Nel caso di interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità di un condominio, queste detrazioni sono prorogate nella misura del 65%, per spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015. E nella misura del 50%, per spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Non sono agevolabili interventi di costruzione dell’immobile.

In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:

  • essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari);
  • nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
  • nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

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